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Voluntary Disclosure 2.0: quando e come funziona

29 nov 2016

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Il decreto fiscale del 22.10.2016 n. 193, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24.10.2016 e contestualmente entrato in vigore è stato approvato definitivamente, seppure modificato rispetto alla sua versione originare per effetto di alcuni emendamenti, alla Camera delle Commissioni V e VI in sede referente. Il Decreto è stato convertito in Legge nella seduta del Senato il 24.11.2016.

La nuova edizione della collaborazione volontaria, al fine anche di accelerare i tempi di incasso da parte dell'Agenzia delle Entrate, ha previsto la possibilità che le imposte, sanzioni ed interessi siano autoliquidate dal contribuente, magari avvalendosi dell'aiuto di Professionisti, Consulenti e Intermediari che in questa edizione assumono un ruolo strategico e non privo di responsabilità.

L'autoliquidazione non è un obbligo ma un'opportunità per il contribuente, in alterativa potranno attendere i conteggi liquidati dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di autoliquidazione, le somme determinate dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il termine per la presentazione della documentazione integrativa, ovvero il 30.09.2017 o in alternativa anche in 3 rate mensili la prima delle quali da versarsi comunque entro il 30.09.2017.

Allo scopo di incentivare l'autoliquidazione, così da snellire anche l'attività dell'Agenzia delle Entrate, che nella precedente edizione è stata pesantemente rallentata soprattutto dal calcolo degli importi da versare e dall'attività di comunicazione al Contribuente, per chi optasse per questa modalità operativa sono previste sanzioni ridotte; nel caso in cui però, il contribuente in sede di autoliquidazione dovesse calcolare in maniera errata quanto dovuto, per difetto, saranno applicabili le sanzioni così modulate:

Autoliquidare gli importi non significa essere immuni da verifiche, essendo comunque riservato e garantito all'Amministrazione il diritto di verifica, da eseguirsi entro il 31.12.2018, sulle somme dichiarate e versate.

In caso di errore nella determinazione delle somme da versare, il contribuente sarà sottoposto a sanzioni così modulate:

  • 10% per i calcoli sbagliati sopra due soglie di riferimento (il 10% di errore per gli adempimenti che riguardano redditi assoggettati a ritenuta d’imposta o imposta sostitutiva e quindi del sostituto di imposta, il 30% per le altre ipotesi);
  • 3% per i calcoli sbagliati sotto i predetti livelli.

Chi invece effettuerà versamenti in eccesso rispetto al dovuto potrà utilizzare l'eccedenza in compensazione o richiederne il rimborso.

In alternativa all'autoliquidazione i contribuenti potranno attendere la determinazione del dovuto da parte dell'Agenzia delle Entrate, seppure con minori benefici in termini di sconti sulle sanzioni; in questo caso le modalità operative e le procedure risultano di fatto analoghe a quella della prima edizione di Voluntary.

Questa procedura di liquidazione da parte dell'Ufficio è consigliata in particolar modo per i casi più complessi che prevedono studi approfonditi e soprattutto orientamenti interpretativi.

L'Agenzia delle Entrate avrà tempo fino al 31.12.2018 per emettere l'invito a comparire al contribuente per il contraddittorio e per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni che saranno determinate però nella misura dell'85% per le violazioni da Quadro “RW” e al 60% per l'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi (sanzione che nel caso di Paesi Black List sale all'85%).

In questo caso le somme liquidate dall'Ufficio dovranno essere versate entro il 15.mo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, ovvero entro 20 giorni dalla redazione dell'atto previsto per l'accertamento con adesione, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione entro il termine per la proposizione del ricorso.

Sarà possibile anche in questo caso beneficiare della rateazione prevedendo n. 3 rate mensili a partire dalla scadenza prevista per il singolo atto notificato.

Sia nei casi di liquidazione da parte dell'Ufficio che nel caso di autoliquidazione a cura del Contribuente, la procedura potrà essere considerata perfezionata al pagamento dell'unica rata o dell'ultima delle 3 rate in caso di pagamento rateizzato.