SANATORIA VIOLAZIONI FORMALI
SANATORIA VIOLAZIONI FORMALI
L’articolo 9, D.L. 119/2018 ha introdotto una sanatoria degli errori formali commessi sino al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del provvedimento).
Il perfezionamento di tale definizione si ottiene, oltre che con la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione, con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, versamento da eseguirsi in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
In data 15 marzo 2019 è stato pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che dà attuazione a tale disposizione e successivamente la risoluzione n. 37/E/2019 ha istituito il codice tributo per il versamento.
La definizione
Il provvedimento afferma che sono definibili le irregolarità commesse dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall'intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’Iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.
La regolarizzazione non può, inoltre, essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
La regolarizzazione riguarda le violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo ma possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che quindi non possono essere considerate violazioni “meramente formali”, queste ultime non punibili.
Il versamento
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 37/E/2019, ha istituito il codice tributo “PF99” che dovrà essere utilizzato per versare le somme dovute per la definizione agevolata delle violazioni formali.
Il codice tributo deve essere indicato nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione.
Come segnalato dal provvedimento, qualora le violazioni formali non si riferiscano a un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse.
Se il contribuente si avvale del versamento in forma rateale, occorrerà compilare la sezione “rateazione” indicando quale sia la rata che viene versata (0102 o 0202; se il pagamento avviene invece in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2019, nel campo va indicato il valore 0101”).
Si ricorda infatti che la definizione si ottiene versando 200 euro per ciascuna annualità, senza possibilità di effettuare compensazioni con crediti vantati dal contribuente.
La rimozione dell’irregolarità
La rimozione va effettuata entro il 2 marzo 2020.
Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a 30 giorni.
La rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato.
L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.
Il reverse charge
Il provvedimento precisa che la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale.
Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile, ai sensi dei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell’articolo 6, D.Lgs. 471/1997.