Saldo e stralcio delle cartelle: persone fisiche.
La legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha introdotto, con l'art. 1, c. 184 e seguenti, un sottotipo di rottamazione delle cartelle, dedicata alle persone fisiche che versano in situazioni di grave e comprovata difficoltà economica, che si presenta più favorevole rispetto alla rottamazione-ter (introdotta dal D.L. 119/2018, art. 3).
Procedendo in ordine di convenienza, una persona fisica che abbia un debito che rientri nello stralcio completo dei debiti inferiori a € 1.000, affidati all'Agente dal 2000 al 2010, ovviamente opererà in tal senso, o meglio vedrà tali debiti automaticamente annullati alla data del 31.12.2018, senza che debba presentare alcuna domanda, anche se ha inserito tale debito in cartelle per le quali è stata effettuata la richiesta di rottamazione-ter.
In assenza di ciò, supponendo che il debito sia stato affidato dopo il 2010 (e fino al 31.12.2017), la persona fisica può accedere al “saldo e stralcio” se presenta particolari requisiti.
Il contribuente in questione può avvalersi di tale sottocategoria di rottamazione-ter solo per i singoli carichi affidati all'Agente di riscossione dal 2000 al 2017, derivanti alternativamente (così parrebbe dal tenore letterale della congiunzione “e”):
- dall'omesso versamento di imposte e contributi risultanti da dichiarazioni annuali. Quindi si intende imposte sui redditi, Iva, Irap, contributi alle casse professionali o alla gestione separata Inps;
- dalle attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni di cui all'art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e all'art. 54-bis D.P.R. 633/1972.
Tuttavia, per accedere deve anche versare in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica e lo è se il suo ISEE non supera i € 20.000. Lo stralcio prevede che non siano corrisposti sanzioni e interessi di mora e che la somma a titolo di capitale e interessi sia dovuta in percentuale, versando:
- il 10% se, a prescindere dall'ISEE, per il soggetto è stata aperta una procedura di liquidazione dei beni (in alternativa alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento). Il decreto di apertura della liquidazione deve essere allegato alla dichiarazione di “saldo e stralcio”;
- il 16% (di capitale e interessi) se l'ISEE non supera gli € 8.500;
- il 20% se l'ISEE è compreso tra € 8.500 e € 12.500;
- il 35% se l'ISEE è compreso tra € 12.500 e € 20.000.
A queste somme sono da aggiungere integralmente l'aggio dell'agente e il rimborso delle spese esecutive e di notifica.
Se il soggetto rientra in tale alveo, ha convenienza a presentare la dichiarazione SA-ST, disponibile dal 7.01.2019 sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30.04.2019 attraverso PEC.
In tale dichiarazione indica per quali debiti intende fruire della procedura e in quante rate (massimo 5: 35% entro il 30.11.2019; 20% entro il 31.03.2020; 15% entro il 31.07.2020; 15% entro il 31.03.2021; 15% entro il 31.07.2021, con gli interessi al tasso del 2%).
Entro il 31.10.2019 l'Agente della riscossione comunica le somme dovute, le rate e le scadenze. Se vi sono alcuni debiti che non vi possono rientrare ma possono rientrare nell'alveo più ampio della rottamazione-ter, gli stessi sono automaticamente inclusi nella suddetta, senza necessità quindi di presentare un'ulteriore domanda. In tale ultimo caso, quindi, l'agente comunica le 17 rate dovute e i vari importi.
Infine, se il contribuente non rientra nelle prime 2 più favorevoli casistiche (stralcio totale del debito vecchio sotto i € 1.000 o “saldo e stralcio”) potrà sempre aderire alla rottamazione-ter ma, in tal caso, avrà solo l'eliminazione di sanzioni e interessi di mora, ma dovrà corrispondere integralmente il debito, anche se con un lasso di tempo più ampio (in caso di rateizzazione) per versare il dovuto.