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Requisiti per le START-UP e PMI Innovative

29 mag 2017

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Ai fini delle verifiche preventive occorre distinguere due momenti differenti individuati dall'art. 25, cc. 2 e 12 del D.L. n. 179/2012.

La prima disposizione individua gli elementi genetici che identificano la fattispecie, mentre la seconda indica gli aspetti che devono essere comunicati dalla società ai fini dell'iscrizione della stessa nella sezione speciale. Va da sé che la disposizione di cui all'art. 25, c. 2 del D.L. 179/2012 si pone come presupposto propedeutico della disposizione di cui al comma 12, vi è quindi un nesso causale che lega la definizione di società quale start-up con la sua iscrivibilità nella sezione speciale.

Procedendo con l'analisi dell'art. 25, c. 2, il primo requisito indicato è che la start-up sia “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”. Il controllo verrà effettuato nella pratica mediante accesso al Registro delle Imprese e tramite la CONSOB per il requisito della mancata quotazione.

Per quanto riguarda, invece, il requisito secondo cui la start-up dev'essere costituita da non più di 60 mesi, il limite temporale è da intendersi non in riferimento alla data di inizio attività o alla data di iscrizione al Registro delle Imprese, bensì alla data di costituzione della società stessa.

Il terzo requisito riguarda la residenzialità: tale verifica verrà effettuata dagli Uffici attraverso la consultazione del Registro delle Imprese, che permetterà di capire se vi sono sedi secondarie o unità locali.

Per quanto riguarda, invece, i requisiti relativi al valore della produzione annua così come l'obbligo di non distribuire gli utili, valgono ovviamente per le società già esistenti e sono oggetto di verifiche partendo rispettivamente dai dati di bilancio e da quanto contenuto nel verbale assembleare di approvazione del bilancio.

Più articolato in termini di controllo è il requisito di cui alla lettera f) riguardo l'oggetto sociale. Innanzitutto, si ritiene che tale verifica debba avvenire con esclusione di ogni apprezzamento nel merito valutando secondo coerenza e avendo chiara la finalità della norma, volta a favorire l'imprenditoria innovativa e a creare condizioni sistemiche abilitanti per questo fenomeno.

Nella pratica i criteri utilizzati in sede di controllo riguardano la verifica del requisito sull'innovazione selezionato dalla start-up stessa in fase di autocertificazione e la sua coerenza rispetto al requisito di cui al punto h), ossia il possesso di almeno uno dei tre requisiti previsti dalla legge per poter acquisire lo status di start-up innovativa.

Altro strumento a disposizione è la descrizione dell'attività fornita sempre in fase di autocertificazione e il sito web se disponibile. In via residuale, gli uffici potranno richiedere direttamente alla società un presentation deck per cogliere appieno gli elementi di innovatività del business.

Ultimo aspetto in merito ai controlli propedeutici all'iscrizione in sezione speciale riguarda le start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS). Per questo tipo particolare di start-up occorre, infatti, verificare la presenza del Documento di Descrizione di Impatto Sociale.

Le PMI sono soggette alle stesse verifiche dinamiche fin qui esposte, ad esse si aggiunge solamente la verifica annuale dell'esistenza di una certificazione di bilancio che, una volta iscritta la PMI nella sezione speciale, diventa a tutti gli effetti una certificazione legale.