ONLUS: agevolazioni e semplificazioni
Gli enti associativi non lucrativi che operano in ambito sociale, sportivo, culturale e ricreativo sono organismi con finalità extra economiche di natura ideale. La normativa fiscale, congiuntamente alle specifiche regole di settore, riconosce agli enti di cui sopra particolari agevolazioni e semplificazioni amministrative.
A contrappeso di tali facilitazioni il legislatore ha previsto specifici vincoli volti a garantire il corretto utilizzo dello strumento associativo: tra i precetti che accomunano le diverse tipologie associative si ricorda il divieto nella distribuzione di utili, capitali, riserve ovvero di altre utilità tra i propri membri (limite inviolabile per il mantenimento dello status non profit).
La corretta gestione e utilizzo degli enti non commerciali è pertanto condizionata dalla "cultura non profit" propria della compagine sociale e degli amministratori del sodalizio.
In tale ambito, si sottolinea l'importanza dei professionisti che, incaricati dai soggetti fondatori (o comunque dal legale rappresentante), dovranno accompagnare l'ente sulla strada della corretta gestione sia formale (verbalizzazioni, ecc.) che sostanziale (reale svolgimento di attività non lucrativa).
Al fine di garantire un operato trasparente e senza scopo di lucro alcuno, scevro da interessi personali di uno o più degli associati, i consulenti dovranno, quindi, istruire correttamente e supportare gli amministratori nella gestione e nella valutazione (anche etica) delle attività da svolgere.
Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora l'ente sia stato costituito per l'organizzazione di attività sportive, compresa l'attività didattica, la formazione, l'avviamento e la pratica dello sport in forma non professionistica, si dovrà evitare che tale organismo venga utilizzato in realtà come impresa individuale ovvero società di fatto tra istruttori, svuotata da qualsiasi finalità di interesse collettivo. Tra i casi più lampanti di utilizzo distorto degli enti sportivi dilettantistici si ricorda la creazione di strutture per l'organizzazione di eventi pubblici privi di una concreta finalità sportiva (ad esempio per intercettare contributi e bandi pubblici riservati agli enti non profit o per sfruttare agevolazioni fiscali estranee al mondo commerciale). Il medesimo ragionamento vale per gli enti collettivi aventi come oggetto la diffusione, la pratica e/o il mantenimento della cultura (attività teatrale, musicale, artistica); tali associazioni non dovranno essere utilizzate come agenzie per l'organizzazione di eventi, iniziative e corsi di formazione al solo scopo di raccogliere iscritti per remunerare le prestazioni ivi svolte da uno o più associati.
Tra le altre condotte da evitare rientra la costituzione di enti associativi che, solo formalmente senza scopo di lucro, sostanziano dei veri e propri esercizi commerciali ideati allo scopo di somministrare alimenti e bevande a ignari clienti "inconsapevolmente associati" (all'unico fine di giustificare la loro presenza nei locali del presunto sodalizio).
Ancora più delicata appare la configurazione degli enti nella forma delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle Onlus. Infatti, rispetto alle precedenti tipologie, per queste ultime la necessità di soddisfare un "interesse collettivo" si fa più marcato mediante il perseguimento di scopi sia mutualistici (a favore dei propri associati) sia solidaristici (verso i terzi).
Concludendo, considerata l'importanza dello strumento associativo e delle finalità sociali che lo stesso è chiamato a soddisfare, va ribadito l'onere dei professionisti, ai quali tali enti si rivolgono, di avere un'adeguata formazione in materia e di seguire costantemente i propri clienti sulla strada di una gestione corretta, sia sotto il profilo normativo che etico.
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