Nuovi incentivi per l’occupazione giovanile
Dal 1.01.2018 aumentano le agevolazioni nei confronti delle occupazioni stabili per i giovani: gli artt. 16 e 74 del disegno della legge di bilancio presentato al Senato spiegano come.
A partire dal 1.01.2018 si intende dare maggiore spazio alle occupazioni giovanili stabili attraverso la promozione della forma di contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Il disegno di legge presentato al Senato, agli artt. 16 (incentivo per l’occupazione giovanile) e 74 (benefici per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno), mira ad avviare disposizioni in materia, per consentire al Paese di migliorarsi in materia di disoccupazione giovanile e al Sud.
In merito viene proposta l’attivazione di una riduzione del 50% dei contributi che il datore di lavoro deve versare, fino ad un periodo massimo di 36 mesi, e per un importo massimo annuale di 3.000 euro, per l’assunzione a tempo indeterminato di un giovane, entro determinati limiti di seguito meglio precisati. Il beneficio del datore di lavoro non è, però, cumulabile con altri esoneri o altre riduzioni previste dalla normativa (ad es. Garanzia Giovani, NASPI, ecc.).
Dall'applicazione della suddetta facilitazione saranno esclusi i contratti di lavoro domestico e gli apprendisti; si attendono, ancora, chiarimenti in merito ai lavoratori assunti come intermittenti.
L’esonero spetterà a tutti i datori di lavoro privati che assumeranno giovani al di sotto dei 35 anni, non già occupati a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro o presso altri enti.
Al fine del riconoscimento dei benefici, non saranno considerati i periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro non trasformati, al loro termine, in rapporti qualificati a tempo indeterminato. Proprio per questa casistica, dal 2018 in caso di trasformazione a tempo indeterminato di apprendisti che all'età della qualificazione non abbiano superato i trent'anni, è previsto per il datore di lavoro, che già gode di agevolazioni contributive per 12 mesi, un ulteriore esonero per i primi 12 mesi dalla trasformazione fino ad un massimo di 3.000 euro.
Per arginare il rischio di utilizzo improprio del provvedimento, vi sono dei limiti: l’esonero non sarà riconosciuto nei confronti dei datori di lavoro che avranno effettuato licenziamenti per giustificato motivo o di dipendenti occupanti la stessa mansione del nuovo assunto nei 6 mesi precedenti l’assunzione.
Non vengono compresi (e saranno di conseguenza dovuti), all'interno del 50% delle agevolazioni previste: i contributi al Fondo per il TFR, i contributi ai Fondi bilaterali per l’integrazione salariale, il contributo per il Qu.I.R., lo 0,30% previsto per i datori di lavoro che aderiscono ai fondi interprofessionali; il contributo per la previdenza complementare e i fondi di assistenza sanitaria e il contributo per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi di professione.
L’esonero verrà applicato anche nei 6 mesi subito dopo l’ottenimento del titolo di studio da parte di ragazzi che avranno svolto presso la stessa ditta periodi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato al fine di conseguire il diploma / qualifica professionale o alta formazione e ricerca.
L’art. 74 riguardante il Mezzogiorno, in aggiunta, prevede benefici anche per le persone che superano i 35 anni di età, che non svolgono un lavoro regolarmente retribuito da più di 6 mesi. Si verifica, in questo modo, un prolungamento del cosiddetto “Bonus Sud”.
Lo Studio Bianchi ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.