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Le start-up

17 mar 2019

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Le start-up

Con il decreto-legge n. 179 del 2012 , in ambito nazionale è stata introdotto una specifica e nuova normativa in tema di start-up innovative. Si tratta, sostanzialmente, di imprese “neo costituite”, proiettate sull'innovazione tecnologica e che, di conseguenza, sostengono spese in ricerca e sviluppo ovvero provvedono a sfruttare privative su brevetti.

L'articolo 25, del citato decreto-legge 179 , stabilisce che può essere definita start-up innovativa, la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una «Societas Europaea», residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede, però, determinati e precisi requisiti societari nonché relativi alla attività esercitata.

La start-up innovativa, proprio come dispone l'articolo 25 , secondo comma, del decreto-legge 179, «è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, (...)», che è in possesso dei requisiti sotto riportati.

Requisiti per le start- up innovative, da possedere cumulativamente:

la costituzione e lo svolgimento dell’attività di impresa da non più di 60 mesi

la fissazione della sede principale in Italia o in uno degli stati membri della UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia. A tal proposito, il concetto espresso nella lettera c) del secondo comma, dell'articolo 25, del già richiamato decreto 179 del 2012 , non deve essere confuso con il concetto di sede legale della società. La sede principale degli affari e degli interessi, infatti, va interpretata come il luogo di effettivo svolgimento degli affari e degli interessi economici. Con circolare n. 11 del 2013 , Assonime, dopo una breve analisi delle varie posizioni giurisprudenziali e comunitarie, volte ad individuare il concetto richiamato dalla citata disposizione normativa, stabilisce che la start-up innovativa ha la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia, quando nel territorio dello Stato si colloca il luogo degli organi di amministrazione e di gestione, dove vengono svolte le principali funzioni strategiche, gestionali ed amministrative

l’oggetto sociale, esclusivo o prevalente, deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. In buona sostanza con detta accezione si ricomprende ogni attività economica che possa generare nuovi prodotti e nuovi servizi nonché nuove metodologie di produzione, distribuzione e utilizzo degli stessi

la società non deve distribuire utili, in quanto lo scopo è quello di rafforzare la struttura patrimoniale societaria e di favorire l’investimento degli utili nella ricerca e sviluppo

la costituzione della società non deve derivare da fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda. Essa, infatti, deve essere costituita per perseguire un oggetto innovativo e non deve, quindi, essere la prosecuzione di una impresa già esistente

il totale del valore della produzione annua non deve superare i 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività

le quote e le azioni del capitale sociale non devono essere quotate su un mercato regolamentato

Gli ulteriori requisiti per essere considerata start-up innovativa, sono quelli riportati nella tabella che segue.

Requisiti start-up

Costituzione

Società di capitali costituita da non più di 60 mesi

Residenza

Residente in Italia ovvero in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo (in tali casi purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia)

Fatturato

Avente meno di 5 milioni di euro di fatturato

Utili

Che non distribuisca utili

Oggetto

Avente quale oggetto sociale esclusivo o prevalente l’innovazione tecnologica

Operazioni straordinarie

Non costituita a seguito di fusione o scissione societaria né di conferimento

La start up deve soddisfare almeno una delle seguenti condizioni

1

Sostenimento di spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione

2

Impiego di personale altamente qualificato per almeno 1/3 della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale

3

Titolarità di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa

Il decreto-legge n. 76 del 2013 , ha eliminato la previsione secondo cui i soci delle start-up innovative dovevano essere persone fisiche e dovevano detenere al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci.

E' stata introdotta anche una speciale di start-up innovativa, ossia la start-up a vocazione sociale. Si tratta di una impresa che risulta avere le stesse caratteristiche delle start-up innovative, ma che svolge attività in settori considerati di particolare interesse sociale, come ad esempio l'assistenza sociale e sanitaria, l'istruzione, la formazione e la tutela dell'ambiente, ecc.

La start-up innovativa turistica, invece, “attiva” dal primo gennaio 2015, deve avere ad oggetto la promozione turistica nazionale attraverso nuove tecnologie rivolte anche alle imprese turistiche.

Settori in cui deve operare la start-up a vocazione sociale

Assistenza sociale

L. 8.11.2000, n. 328 , recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Assistenza sanitaria

erogazione delle prestazioni di cui al D.P.C.M. 29.11.2001, recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", e successive modificazioni

Assistenza socio sanitaria

D.P.C.M. 14.2.2001 recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie"

Educazione , istruzione e formazione

L. 28.3.2003, n. 53 , recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

L. 15.12.2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi

Valorizzazione del patrimonio culturale

Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42

Turismo sociale

art. 7, co. 10, L. 29.3.2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo

Formazione extra scolastica

prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo

Imprese sociali

servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale

Formazione universitaria e post-universitaria

servizi di formazione sia durante che post università

Ricerca ed erogazione di servizi culturali

Servizi finalizzati alla ricerca ed erogazione in campo culturale, di ulteriori servizi a sostegno della cultura stessa


Brescia, 15 marzo 2019