La normativa sull'organo di controllo delle SRL è stata modificata.
La normativa sull’organo di controllo delle Srl è stata modificata.
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo Codice della crisi di impresa (il Dlgs 14/2019 ) sono scattati i nove mesi entro cui un’amplia platea di Srl (secondo Bankitalia circa 140mila) sarà obbligata a nominare i revisori o gli organi di controllo e, ad uniformare, se necessario, lo statuto. La scadenza (nove mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di adeguamento degli statuti e cioè entro il 16 dicembre) è ancora lontana ma potrebbe essere opportuno anticipare le nomine all’approvazione dei bilanci per permettere a nuovi soggetti una conoscenza più approfondita delle società.
Il termine di nove mesi dovrebbe riguardare anche le società i cui statuti già prevedono la nomina di un sindaco/revisore unico (sempre che rientrino nei nuovi requisiti che fanno scattare l’obbligo).
Il testo prevede una serie di modifiche importanti che riguardano l’organo di controllo della Società a responsabilità limitata.
In particolare, all’articolo 14 sono indicate una serie di modifiche anche al codice civile, per le quali dovranno essere emanati per la loro attuazione i relativi decreti attuativi nel termine di 12 mesi dall’entrata in vigore avvenuta il 14 novembre 2017.
La delega in concreto abbassa le soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore delle Srl, e di conseguenza amplia i soggetti che potranno ricoprire tale incarico; inoltre interviene per regolare la mancata nomina dell’organo di controllo, attribuendo ai soci delle S.r.l. il potere di denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori.
Per le società a responsabilità limitata sono state previste importanti modifiche che hanno il compito di rafforzare il ruolo dei soggetti preposti alla vigilanza dell’attività d’impresa.
Sotto tale ottica viene prevista l’estensione dell’obbligo della nomina dell’organo di controllo o del revisore (art. 14, comma 1, lett. g).
Le disposizioni attualmente in vigore (art. 2477 cc) prevedono che vi sia l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nel caso in cui:
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società esercita il controllo una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all’art. 2435-bis, primo comma del codice civile, in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
Le novità legislative prevedono la nomina obbligatoria, e di fatto stabiliscono una importante riduzione dei limiti sopra indicati, in particolare:
- il limite relativo al totale dell’attivo dello stato patrimoniale viene diminuito da 4,4 milioni di euro a 2 milioni di euro;
- il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni viene diminuito da 8,8 milioni di euro a 2 milioni di euro;
- il limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio viene portato da 50 a 10 unità.
La legge interviene ancora sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo o anche del revisore prevedendo che sarà sufficiente superare almeno uno dei limiti dimensionali sopra citati (ricordiamo che l’attuale formulazione richiede il superamento di due limiti su tre) e stabilendo inoltre che l’obbligo verrà meno nel caso in cui per tre esercizi consecutivi non vengono superati nessuno dei sopra indicati nuovi limiti.