La disciplina degli omaggi e trattamento fiscale
Natale periodo di regali. Anche le imprese possono destinare ai propri clienti, fornitori e dipendenti degli omaggi deducendoli dal proprio reddito secondo la normativa fiscale e nel rispetto del principio dell’inerenza.
Secondo quanto indicato nel D.M. 19.11.2008, si considerano inerenti le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda ai criteri di ragionevolezza tale da creare dei potenziali benefici economici all'impresa.
La vigente normativa tributaria distingue il trattamento fiscale in relazione ai soggetti beneficiari (clienti, fornitori e dipendenti) e al bene ceduto gratuitamente.
I beni ceduti gratuitamente a clienti e fornitori che non rientrano nell'attività d’impresa sono interamente deducibili dal reddito se il valore unitario del singolo omaggio non supera i 50 euro. Secondo l’art. 108 TUIR, tali spese sono deducibili se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche in funzione della loro natura e della loro destinazione, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.
Per quanto riguarda il trattamento IVA, l’art. 19-bis1, c. 1, lett. h) D.P.R. n. 633/1972 prevede la detraibilità integrale dell’IVA per gli omaggi rientranti nelle spese di rappresentanza, se il costo unitario non è superiore a 50 euro e l’indetraibilità se l’importo è superiore.
Gli omaggi rientranti nell'attività propria d’impresa, secondo la circolare Agenzia delle Entrate n. 188//1998, non costituiscono spese di rappresentanza. Nello specifico, l’IVA assolta sugli acquisti è sempre detraibile e la cessione gratuita è imponibile indipendentemente dal costo unitario del bene. La rivalsa dell’IVA addebitata in fattura non è obbligatoria e, secondo quanto disposto dall'ex art. 99, c. 1 del TUIR, l’IVA rimane a carico del cedente e costituisce un costo indeducibile.
Se gli omaggi sono elargiti ai dipendenti, il costo di acquisto di tali beni dovrà essere contabilizzato tra i costi per lavoratori dipendenti e non tra le spese di rappresentanza. Se tali regalie non rientrano nell'attività d’impresa, l’IVA è indetraibile per la mancanza del principio dell’inerenza e la loro cessione gratuita è esclusa dall'applicazione dell’IVA.
Se gli omaggi sono effettuati dai professionisti, ai fini delle imposte sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario.
Oltre agli omaggi, le aziende nel periodo natalizio possono organizzare cene per gli scambi degli auguri. In tali fattispecie, se la spesa sostenuta è con clienti o con terzi l’IVA è sempre indetraibile e il costo, rientrando tra le spese di rappresentanza, è deducibile per un importo pari al 75% della spesa nel limite dell’ammontare massimo deducibile nell'anno. Se il datore di lavoro, invece, organizza gli scambi degli auguri esclusivamente con i propri dipendenti, il costo è deducibile nel limite del 75% della spesa sostenuta e nel limite del 5% dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, secondo quanto disposto dall'art. 100, c. 1 TUIR. L’IVA rimane sempre indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che non possiede il requisito dell’inerenza.
Lo Studio Bianchi ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse