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Investimenti in start-up innovative: detrazioni fiscali

09 feb 2017

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Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che la Legge di bilancio 2017 è intervenuta in materia di detrazione per investimenti in start-up apportando diversi cambiamenti alla disciplina originaria.

Il Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha introdotto alcuni incentivi fiscali per l’investimento in start-up innovative. Le modalità di attuazione di tali incentivi sono individuate con Decreto del 30 gennaio 2014 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il successivo D.M. Mef del 25 febbraio 2016. L'investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

Sempre con lo stesso decreto viene introdotta per la prima volta nell'ordinamento del nostro Paese la definizione di nuova impresa innovativa, lo start-up:

    • per questo tipo di impresa viene predisposto un quadro di riferimento articolato e organico a livello nazionale che interviene su materie differenti come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare.

L’agevolazione fiscale a favore di contribuenti investitori persone fisiche si sostanzia in una detrazione d’imposta del 19 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 500.000 in ciascun periodo d'imposta; per le società (“soggetti IRES”) l’agevolazione fiscale opera invece come deduzione dal reddito complessivo; possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta.

Nel caso di investimenti nello start-up a vocazione sociale, nonché per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico:

    • la detrazione per le persone fisiche è aumentata al 25%;
    • la deduzione per i soggetti Ires arriva al 27%.

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.