Installazione videocamere nei luoghi di lavoro
Avendo riscontrato che da parte degli installatori non viene fornita la dovuta informativa, facciamo presente che prima di procedere all’installazione di telecamere nei luoghi di lavoro, per le aziende prive di rappresentanza sindacale, è necessario richiedere preventivamente l’autorizzazione alla DPL.
Riportiamo di seguito la normativa e le modalità da seguire.
L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori Legge n. 300/70 vieta l’utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Impianti e apparecchiature di controllo possono essere installati solo per motivi di sicurezza dell’attività economica, intesa sia come integrità dell’azienda nel suo complesso, sia come integrità delle persone che vi operano, titolari o dipendenti, o dei cittadini che si trovino ad accedere ai locali dell’impresa.
Qualora l’installazione di impianti di controllo per motivi di sicurezza comporti la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, è necessario che PRIMA di procedere all’installazione dell’impianto l’azienda stipuli apposito accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (o in mancanza con la commissione interna) o, in mancanza, inoltri alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio apposita istanza per il rilascio dell’autorizzazione.
Nell’istanza di rilascio autorizzazione devono essere specificate le motivazioni dell’installazione ed indicate le caratteristiche tecniche dell’impianto audiovisivo.
L’istanza deve essere presentata in bollo, unitamente a:
- Copia dell’informativa consegnata ai dipendenti e da loro sottoscritta;
- Documentazione tecnica dell’impianto;
- Planimetria dei locali in triplice copia dalla quale risultino le postazioni dei lavoratori, la posizione delle telecamere ed i luoghi per la fruizione della pausa, bagni, spogliatoi, ecc.);
- Locali relativi coni di azione;
- Nr. 1 marca da bollo per il provvedimento autorizzatorio.
Non possono essere autorizzati gli impianti in cui il cono di azione delle telecamere comprenda:
- Luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori (es. postazioni di lavoro fisse) o non destinati all’attività lavorativa (es. in cui sia posizionato il sistema di rilevazione delle presenze (marcatempo).