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Flat tax per i redditi prodotti all'estero

24 mar 2017

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Premessa

È ormai ufficiale l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 152 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 che ha introdotto il nuovo articolo 24-bis nel TUIR in materia di tassazione sostitutiva forfettaria per i redditi prodotti all'estero per coloro che decidono di trasferirsi in Italia.

È stato, infatti, pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'08.03.2017 che stabilisce le regole per esercitare l'opzione. Sostanzialmente i soggetti interessati dovranno esprimere l'opzione in sede di Dichiarazione dei Redditi.

L'agevolazione consiste nel pagamento di un'imposta forfettaria di Euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta, indipendentemente dai redditi percepiti.

Disposizioni legislative e soggetti

La Flat Tax fa il suo ingresso in Italia, come è avvenuto anche a Malta, nel Regno Unito e in Portogallo. La disposizione ha come fine quello di attrarre i patrimoni e le disponibilità di soggetti residenti all'estero da almeno 9 anni e che decidono di trasferire la propria residenza in Italia.

Il regime impositivo della Flat Tax sembra non nascondere dei vincoli specifici ed inoltre può riguardare anche redditi molto alti. Difatti può durare al massimo 15 anni e il contribuente può revocare la scelta in qualsiasi istante e ritrasferirsi all'estero senza ripercussioni sul fatto che abbia goduto dell'agevolazione.

Per comprendere il funzionamento della Flat Tax bisogna tuttavia partire dal concetto di tassazione del reddito secondo quanto previsto dal T.U.I.R. L'articolo 3, comma 1 del T. U. I. R. statuisce che l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Pertanto è necessario individuare il concetto di residenza.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del T.U.I.R. ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.

Sia il domicilio che la residenza sono concetti che derivano dal codice civile e pertanto la residenza si configura con la dimora abituale mentre il domicilio con il centro degli affari. Orbene, sotto il profilo della residenza devono ricorrere sia uno dei requisiti sopra citati che la permanenza nel territorio per almeno 183 giorni in ciascun periodo d'imposta.

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.