image_map

Carburante: elementi necessari per la deducibilità del costo

16 feb 2019

Condividi:


Oltre agli elementi obbligatori per la fatturazione delle operazioni, indicati dall’articolo 21, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, nel caso specifico delle fatture di acquisto del carburante, è consigliabile indicare, per le singole erogazioni, le targhe dei veicoli riforniti. In tal modo, per ogni autocarro posseduto dall’impresa, si potrà rilevare il relativo costo di acquisto del carburante.

Questo riscontro è utile, sia all’azienda stessa in sede di controlli interni, ma anche per una maggiore chiarezza qualora vi siano controlli esterni.
Infatti, in fase di verifica dell’Amministrazione Finanziaria, quest’ultima può effettuare un controllo incrociato tra i veicoli posseduti dall’azienda o dall’imprenditore, il carburante acquistato e i relativi pagamenti.

In merito alla tipologia di carburante da indicare in fattura, non vige nessun obbligo. Tuttavia, tale elemento può essere indicato utilizzando i codici specifici riportati nella tabella di riferimento per i prodotti energetici TA13, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane.

Infine, per completezza, si ricorda che, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA relativi all’acquisto di carburante, i rifornimenti devono essere certificati, oltre che dalla fattura elettronica, anche dal pagamento tracciato. Entrambi gli elementi sono necessari.