Approvato il decreto per il Transfer pricing
Premessa
Nuove disposizioni in materia dei prezzi di trasferimento nel Decreto MEF del 14 maggio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 maggio. Per prima cosa, nel nuovo documento è superato il concetto di “controllo” per l’attuazione del transfer pricing in quanto, l’articolo 2 fa riferimento al concetto di imprese associate come "le imprese residenti o meno nel territorio dello Stato qualora una di esse partecipi direttamente o indirettamente nella gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra o di entrambe le imprese".
Come chiarito, la partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale si realizza:
- nel caso di partecipazione a più del 50% del capitale nei diritti di voto o negli utili di un’altra impresa;
- nel caso di influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa, sulla base di vincoli azionari o contrattuali.
Nozione di comparabilità
La disposizione delinea i criteri in base ai quali un’operazione di natura commerciale o finanziaria intercorsa tra imprese indipendenti (operazione non controllata) può essere comparata a un’operazione intercorsa tra imprese associate (operazione controllata).
In particolare, vengono individuate le caratteristiche “economicamente rilevanti” o “fattori della comparabilità” che consentono di delineare l’effettiva natura delle operazioni e di procedere al giudizio di comparabilità: termini contrattuali delle operazioni, funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nelle operazioni, caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati, circostanze economiche delle parti, condizioni di mercato, strategie aziendali.
Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento
La valorizzazione di un’operazione controllata in base al principio di libera concorrenza deve essere determinata applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso.
L’articolo in esame descrive i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento, indicando quelli a cui dare preferenza nell’ipotesi in cui al caso concreto risultino applicabili più di uno con eguale grado di affidabilità.
I metodi ritenuti conformi al principio di libera concorrenza sono i seguenti:
- metodo del confronto del prezzo
- metodo del prezzo di rivendita,
- metodo del costo maggiorato,
- metodo del margine netto della transazione,
- metodo transazionale di ripartizione degli utili.
La norma, inoltre, consente l’adozione di un metodo alternativo rispetto a quelli indicati a patto che il contribuente dimostri che nessuno di essi può essere applicato in modo affidabile al caso concreto e che dallo stesso derivi un risultato coerente con quello che si otterrebbe tra imprese indipendenti nella realizzazione di operazioni comparabili con quelle oggetto di analisi.
Operazioni aggregate
L’articolo 5 del Decreto si occupa delle operazioni effettuate tra imprese associate che risultano tra loro economicamente strettamente collegate o che formano un complesso unitario. In questi casi, si prevede che laddove tali operazioni non possano essere valutate separatamente in modo affidabile, esse dovranno essere aggregate per essere sottoposte unitariamente all’analisi di comparabilità e all’applicazione di uno dei metodi di calcolo del valore di libera concorrenza.
Riferimenti Normativi
- DM 14.5.2018;
- D.L. 50/2017.
Lo Studio Bianchi ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.